L’Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria è disciplinata nelle modalità di svolgimento dall’art. 146 del D.Lgs 42/20 (Codice dei Beni Culturali) e viene rilasciata dal Comune per gli interventi edilizi delegati dalla Regione Lazio con la legge n. 8/2012.
Sono soggetti alla procedura ordinaria di autorizzazione tutti gli interventi non riconducibili alle tipologie dell’allegato “B” del D.P.R. 31/2017 per i quali è ammesso la procedura semplificata.
L’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata è disciplinata nelle modalità di svolgimento dall’art. 11 del D.P.R. 31/2017 in esecuzione di quanto ammesso al comma 9 dell’art.146 delD.Lgs.42/2004 (Codice dei Beni Culturali) e viene rilasciata dal Comune nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla Regione Lazio ai sensi della lett. a) co.1 art.1 L.R. 8/2012.
Sono soggetti alla procedura semplificata di autorizzazione tutti gli interventi riconducibili alle tipologie dell’allegato “B” del D.P.R. 31/2017.
L’art. 146 dispone l'obbligo di presentare al Comune, ove competente, il progetto degli interventi che si intende intraprendere con divieto di avviare i lavori fi no a quando non se ne sia ottenuta l'autorizzazione.
L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi ed è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.