La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso. Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile (vendita, locazione ecc.). Quindi permane l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato solo nei casi in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione",
DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ CITTADINI STRANIERI
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio, ospita, cede la proprietà o il godimento di beni immobili ad un cittadino extracomunitario o apolide, anche se parente o affine, è tenuto ad effettuare la dichiarazione di ospitalità stranieri presso l’autorità locale di pubblica sicurezza.
Le comunicazioni di cessione di fabbricato o di ospitalità stranieri devono essere presentate entro 48 ore dal momento in cui viene dato in uso l’immobile stesso