La cittadinanza italiana si può variamente acquisire:
- automaticamente, secondo lo jus sanguinis (per nascita, riconoscimento o adozione, da anche un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo ius soli (solo nati in Italia da genitori apolidi ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo “ius sanguinis”);
- su domanda, secondo lo ius sanguinis o per aver prestato servizio militare di leva o servizio civile;
- su domanda, per essere residenti ininterrottamente in Italia per 10 anni (4 anni per cittadini dell’UE);
- per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione dev’essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
- per naturalizzazione, dopo dieci anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è più breve per ex cittadini italiani e loro immediati discendenti (jus sanguinis), stranieri nati in Italia (jus soli), cittadini di altri paesi dell’Unione Europea (4 anni), rifugiati e apolidi.
- per matrimonio con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio se residenti all’estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana.
- su domanda, per essere nati in territori già italiani.
- su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico.
La Legge n.74 del 23/05/2025 di conversione del d.L. n.36/2025, ha apportato importanti modifiche al diritto alla cittadinanza per jus sanguinis.
La medesima norma ha apportato modifiche anche all'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, in particolare ha previsto che:
- lo straniero o l'apolide con un genitore o nonno cittadino italiano per nascita, che abbia risieduto in Italia per almeno due anni prima di compiere il 18° anno di età, può ottenere la cittadinanza italiana se fa richiesta entro il compimento del 19° anno di età;
- per i figli minori nati all'estero da cittadini italiani e in possesso di altra cittadinanza, sono previste due strade:
Minori nati dopo l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore
Nel caso in cui i figli siano nati dopo che i genitori sono divenuti cittadini italiani, occorre verificare:
- la residenza in Italia del genitore italiano per almeno due anni continuativi;
- che il minore sia nato successivamente al compimento di tale biennio. In tal caso, il minore è considerato cittadino italiano dalla nascita.
Nell'ipotesi in cui il minore nasca all'estero prima del perfezionamento del requisito biennale della residenza in Italia da parte del genitore, il minore non potrà acquistare la cittadinanza italiana. In tal caso potrà applicarsi una delle seguenti ipotesi dove ne ricorrano i presupposti:
- se uno dei genitori è cittadino italiano per nascita, diventa cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della stessa e il minore risieda legalmente per almeno due anni continuativi in Italia, oppure che la dichiarazione sia presentata entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, del cittadino italiano;
- se uno dei genitori o dei discendenti in linea retta del minore sono stati cittadini italiani per nascita, e se alla maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni in Italia e dichiara, entro tre anni, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- al raggiungimento della maggiore età, a seconda che si tratti di figlio di cittadino per nascita (padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita) o di figlio di cittadino naturalizzato (straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione).
Minori nati prima dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore
Il minore può acquistare la cittadinanza per comunicazione del diritto, solo se ricorrono precise condizioni.
A seconda dei casi, infatti, l'acquisto può avvenire:
- sempre, se il minore è nato in Italia;
- sempre, se nato all’estero e privo di altra cittadinanza;
- solo a certe condizioni, se nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza.
In quest’ultimo caso, il minore acquista la cittadinanza solo se:
- Il genitore è stato residente in Italia per almeno 2 anni prima della nascita del figlio;
- Il genitore ha continuato a risiedere in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto/riacquisto della cittadinanza;
- Il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni (o dalla nascita, se ha meno di due anni) convivendo con il genitore.
Il minore, in presenza di tutte queste condizioni, acquista la cittadinanza dal giorno successivo al giuramento del genitore.
Chi ha acquistato la cittadinanza italiana da minore per iniziativa dei genitori, ha la possibilità di rinunciarvi dopo il compimento della maggiore età, purchè possieda un'altra cittadinanza.
La residenza biennale in Italia del genitore rappresenta pertanto oggi la condizione essenziale per il riconoscimento iure sanguinis in favore del figlio nato all'estero con altra cittadinanza.E' infine possibile per i minorenni figli di cittadini riconosciuti italiani entro il 27/03/2025, di ottenere la cittadinanza fino al 31/05/2026, a condizione che venga presentata la dichiarazione dei genitori (o dallo stesso interessato, se divenuto maggiorenne nel frattempo).