La cittadinanza italiana si può variamente acquisire:
- automaticamente, secondo lo jus sanguinis (per nascita, riconoscimento o adozione, da anche un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo ius soli (solo nati in Italia da genitori apolidi ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo “ius sanguinis”);
- su domanda, secondo lo ius sanguinis o per aver prestato servizio militare di leva o servizio civile;
- su domanda, per essere residenti ininterrottamente in Italia per 10 anni (4 anni per cittadini dell’UE);
- per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione dev’essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
- per naturalizzazione, dopo dieci anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è più breve per ex cittadini italiani e loro immediati discendenti (jus sanguinis), stranieri nati in Italia (jus soli), cittadini di altri paesi dell’Unione Europea (4 anni), rifugiati e apolidi.
- per matrimonio con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio se residenti all’estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana.
- su domanda, per essere nati in territori già italiani.
- su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico.
Una volta terminata favorevolmente l’istruttoria della domanda di cittadinanza, l’autorità italiana competente emana il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana che deve essere notificata all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte della Prefettura.
Una volta il decreto di concessione viene trasmesso al Comune di residenza, l’interessato verrà convocato tramite comunicazione scritta per poter fare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana (art.10 Legge n.91/1992).
Dal giorno dopo del giuramento, si diventa effettivamente cittadini italiani e si può cambiare la carta d’identità al Comune e richiedere il rilascio del passaporto italiano alla Polizia di Stato.
A volte, quando le generalità sul cognome cambiano con l’acquisto della cittadinanza italiana, è necessario recarsi anche all’Agenzia delle Entrante per richiedere la correzione del proprio codice fiscale.