Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

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La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis, cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani emigrati all’estero, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza Jure Soli.

A chi è rivolto

Ai cittadini stranieri discendenti di cittadini italiani

 

Come fare

Chi può presentare

I diretti interessati

Per la richiesta dei residenza è necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe.

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana è necessario rivolgersi all’ufficio di stato civile

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:

  • l’iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l’iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all’art.2 della L. n. 1228/1954, ma all’art.3 del d.P.R. n. 223/1989;
  • l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all’art.8 della L. n. 1228/1954
  • avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell’interessato.

 

Cosa serve

Prima di recarsi all’Ufficio di Stato Civile è necessario prenotare un appuntamento tramite email all’indirizzo: iure.sanguinis@comune.aprilia.lt.it

Documentazione da consegnare il giorno dell’appuntamento

  1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
  2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
  6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
  7. certificato di residenza.
  8. passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all’estero, avrà un timbro d’ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell’aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all’Italia.  Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen , di cui l’Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all’arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
  9. istanza per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis

I documenti di stato civile devono essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare di tutta la discendenza.

Eventuali sentenze devono poi essere prodotte a corredo dell’istanza, in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione.

La validità temporale dei documenti stranieri

La validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista per i documenti italiani, prevista dall’art. 41 del d.P.R. 445/2000, in cui è affermato che: ” I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.“.

Dunque:

  • i certificati e gli atti di morte hanno validità illimitata;
  • tutta la documentazione relativa a persone decedute e rilasciata in una data successiva al loro decesso, ha validità illimitata;
  • tutta la rimanente documentazione ha validità di 6 mesi.

Non avendo la normativa italiana previsto un elenco esaustivo dei documenti che abbiano validità illimitata, la definizione di documento “non soggetto a modificazioni” può essere oggetto di valutazione da parte del pubblico funzionario che riceve la documentazione, e in ogni caso può essere richiesto alle autorità straniere la verifica della validità di tali dati (e in questo caso il procedimento per il quale è stata richiesta la documentazione viene sospeso fino alla risposta dell’autorità straniera), oppure potrebbe essere considerata non ricevibile qualora sia stata rilasciata da oltre 6 mesi.

Cosa si ottiene

Il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Tempi e scadenze

Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
45 giorni

Iscrizione anagrafica

L'iscrizione anagrafica è preliminare alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana

180 giorni

Riconoscimento cittadinanza italiana

Il procedimento può essere sospeso per richiesta di integrazione documentale da parte dell'Ufficio dello Stato Civile, i termini di conclusionein questo caso decorreranno dalla presentazione delle integrazioni.

Quanto costa

Una marca da 16 euro per l'istanza 

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Sede via Bersaglieri, via dei Bersaglieri 24, Aprilia, 04011

Ulteriori informazioni

Discordanze tra gli atti presentati

In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera.

L’Ufficiale di Stato Civile è un’autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a “interpretare” quanto ricevuto; ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 396/2000 “l’ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno”.

Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990che regolamenta il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall’art. 10 bis si procederà a comunicare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà essere rettificato dall’Autorità Straniera.

Se entro dieci giorni dalla notificazione le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.

Se la persona risiede all’estero è l’Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa (esempio: per l’Argentina, se la persona risiede a Buenos Aires, la competenza sarà del Consolato Generale d’Italia in Buenos Aires, non il Consolato Generale d’Italia in Cordoba o Rosario).

La richiesta “diretta” di trascrizione degli atti di stato civile formati all’estero

La richiesta all’ufficiale di stato civile, da parte di cittadini stranieri non residenti, di procedere alla trascrizione dei propri atti di stato civile in quanto discendenti diretti da un cittadino italiano o ascendenti di cittadini riconosciuti cittadini italiani, non può essere accolta senza allegare documentazione (passaporto italiano o certificazione di cittadinanza italiana rilasciata dal console italiano), che provi il possesso della cittadinanza italiana da parte del richiedente.

In tal senso il richiamo alle seguenti norme: – artt.12 e 17 del d.P.R. n.396/2000; – art.1 della L. n.91/1992, fanno riferimento a fattispecie completamente diverse e non possono essere fondamento per legittimare la richiesta.

Riferimenti normativi

Per l’iscrizione anagrafica:

  • L. 24 dicembre 1954 n.1228,  
  • d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223,
  • Circolare Istat serie B n.29/1992

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana:

  • Artt. 1 e 7 della legge 13 giugno
    1912, n. 555;
  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 febbraio
    1983;
  • Circolari del Ministero dell’Interno: n. K.28.1. dell’8 aprile 1991, n. 28 del 23 dicembre 2002, n. 32 del 13 giugno 2007 e n. 52 del 28 settembre 2007;
  • Legge 28 maggio 2007, n. 68;
  • Massimario di Stato civile – edizione 2012 – capitolo IV;
  • parere del Consiglio di Stato, sez. I, n.3759-2013 del 20/02/2019.

 

Procedure collegate all'esito

Tutti gli atti dello stato civile del cittadino italiano andranno presentati debitamente tradotti e legalizzati per la trascrizione.

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio dello Stato civile

via dei Bersaglieri 24, Aprilia, 04011


Codice dell'ente erogatore

c_a341

Ultimo aggiornamento: 18/01/2024, 18:21

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