I coniugi che vogliono separarsi o divorziare in modo consensuale, senza rivolgersi al tribunale, in presenza di determinate condizioni, possono:
- sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile.
In questo caso l'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa;
oppure
- negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un/una legale per parte.
Entrambi gli accordi sono considerati come i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Per presentare la domanda di divorzio devono trascorrere:
- sei mesi ininterrotti in caso di separazione consensuale;
- un anno nel caso di separazione giudiziale.